Dal 1° luglio sono in vigore i nuovi importi e limiti di reddito per gli assegni del nucleo familiare (ANF). Fino al 30 giugno del 2021 si è registrato un aumento rispetto l’anno precedente per le famiglie con figli.
E’ possibile visionare gli importi aggiornati direttamente qui: circolare Inps numero 60 del 21 maggio 2020 redatta sulla scorta della variazione dei prezzi al consumo che ogni anno l’Istat elabora. In allegato, la stessa circolare mette a disposizione dei beneficiari anche le nuove tabelle con indicazione degli importi aggiornati.
Assegni familiari 2020
Gli importi degli ANF in vigore dal 1º luglio 2020 al 30 giugno 2021 sono divisi in tabelle a seconda delle caratteristiche del nucleo familiare (POTETE SCARICARE LE NUOVE TABELLE 2020 QUI).
Si parte dalla tabella 11 relativa ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non sono presenti componenti inabili, fino alla tabella 21D dedicata ai nuclei monoparentali (in cui il richiedente è inabile) senza figli e con almeno un fratello, sorella o nipote.
E’ bene ricordare che l’assegno familiare (ex DPR n.797/1955) nasce come prestazione che veniva corrisposto come importo fisso per ciascun familiare a carico. Oggi invece il calcolo è un pò diverso: prende in considerazione la composizione del nucleo familiare e il reddito complessivo prodotto nell’anno precedente a quello di erogazione della misura. Dunque sono previste prestazioni inversamente proporzionali al reddito. Le fasce prevedono condizioni più favorevoli per i nuclei monogenitoriali o per famiglie con disabili nel nucleo.
Componenti nucleo familiare
L’ANF spetta per nucleo familiare che può essere composto da:
- il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
- il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie);
- i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
- i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione.
L’Inps ha definito che non possono essere considerati componenti del nucleo familiare, dunque non possono usufruire degli assegni familiari:
- il coniuge che risulti essere di fatto e legalmente separato;
- il coniuge che ha abbandonato la propria famiglia o che risulta sciolto dall’unione civile;
- il coniuge e i figli (o gli equiparati) del cittadino straniero che non risultano residenti in Italia;
- i figli maggiorenni abili che non sono studenti o che non hanno un lavoro da apprendistato.
Come richiedere l’assegno
Mentre precedentemente il modulo per la richiesta degli assegni doveva essere consegnata direttamente al datore di lavoro, ora la domanda di Assegno per il Nucleo Familiare dei dipendenti privati di aziende non agricole deve essere presentata all’Inps esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio online dedicato (se in possesso del Pin) o tramite i servizi telematici offerti dagli enti di patronato. La domanda deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto.
Per richiedere l’ANF, occorre sapere che:
- lo stesso nucleo familiare può beneficiare di un solo assegno;
- la domanda deve essere ripresentata ogni anno e devono essere comunicate tempestivamente le variazioni che comportino la cessazione o la rideterminazione dell’importo dell’assegno;
- l’assegno è esente dal calcolo delle ritenute previdenziali e fiscali, in quanto non concorre alla formazione del reddito;
- il diritto all’assegno si prescrive in cinque anni. E’ quindi possibile richiedere gli arretrati entro un periodo massimo di cinque anni dalla data della domanda stessa.
Fonte> https://quifinanza.it/soldi/assegni-familiari-novita-dal-1-luglio-nuove-tabelle-e-importi/397751/