In data 17 Novembre 2020, è stata predisposta, di concerto con il MIT, l’ordinanza del Ministero della Salute che fornisce ulteriori indicazioni circa gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a cui è consentito rimanere aperti anche in zone ad alto rischio epidemiologico da COVID-19.
Nello specifico l’ordinanza consente l’apertura senza limitazioni delle attività di somministrazione e bevande anche negli esercizi collocati nei PORTI e negli INTERPORTI.
L’ordinanza ha effetto dal giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (probabilmente sarà pubblicata in G.U. il 19.11. e quindi avrà effetto dal 20.11.2020 e non oltre il 3 Dicembre 2020). La norma del Ministero della Salute, rappresenta, come espressamente riportato nelle sue premesse, una parziale positiva risposta alla lettera inviata da UNATRAS, il 28.10.2020, al Governo per estendere le deroghe all’apertura anche “ agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di sosta attrezzate per veicoli industriali, nonché nelle aree interportuali e di scambio intermodale, oltre che nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le strade di grande comunicazione e sulle strade statali dei territori non raggiunti dalla rete autostradale”.
Come noto, il DPCM 24 Ottobre prima ed ora il DPCM 3 Novembre 2020, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del coronavirus, hanno introdotto delle restrizioni per le attività di somministrazione di alimenti e bevande diversificate in funzione del livello di diffusione epidemiologica ed evidenziandone l’incremento della gravità e delle conseguenti misure restrittive, tramite la caratterizzazione dei territori nei colori GIALLO, ARANCIONE e ROSSO.
In particolare:
- Zone classificate di COLORE GIALLO “le ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) SONO CONSENTITE DALLE ORE 5.00 FINO ALLE ORE 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; DOPO LE ORE 18,00 È VIETATO IL CONSUMO DI CIBI E BEVANDE NEI LUOGHI PUBBLICI E APERTI AL
PUBBLICO; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme” ( DPCM 3.11.2020 , art. 1, comma 9, lettera “gg”) - Zone classificate di COLORE ARANCIONE “SONO SOSPESE le ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze” (DPCM 3.11.2020, art. 2, comma 4, lettera “c”)
- Zone classificate di COLORE ROSSO “SONO SOSPESE le ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze (DPCM 3.11.2020, art. 3, comma 4, lettera “c”)
Per tutte le zone, qualsiasi sia la loro colorazione, “Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro” Alla luce di queste misure ritenute necessarie per il contenimento del contagio da coronavirus, CNA Fita ed UNATRAS nel suo insieme, hanno ritenuto di scrivere al Governo evidenziando che per le imprese di autotrasporto, che praticamente vivono sulla strada, ristorazione e servizi igienici sono fondamentali non solo per il sostentamento ma anche per consentire loro una vita dignitosa.
Le imprese di autotrasporto sono e vogliono essere impegnate al servizio del Paese ma va garantita loro la possibilità di consumare un pasto e disporre di servizi igienici, anche al di fuori dalle reti autostradale, in prossimità dei luoghi di carico-scarico delle merci ed in quelli tipici di loro riferimento e sosta non raggiunti dalle strade ad alta velocità e traffico.
L’ordinanza del Ministero della Salute, come anticipato, da parziale soddisfazione alle nostre richieste estende la possibilità di apertura senza limitazioni anche alle attività di somministrazione e bevande collocate nei PORTI e negli INTERPORTI (a prescindere dalla colorazione dell’area territoriale ove insistono). Considerato che la rete autostradale non tocca molte aree del territorio che però sono interessate da una
consistente viabilità di mezzi pesanti, continueremo a fare pressione per consentire un pasto ed una qualità della vita dignitosa anche a tutti gli autisti interessati da questa situazione.
Di seguito si riporta un quadro di sintesi di dove e quando poter mangiare.