La vigente legislazione affida alle imprese del settore impiantistico il compito di stabilire qualità e frequenza degli interventi di manutenzione dell’impianto termico: esse infatti si trovano ad operare come installatori quando realizzano un nuovo impianto e come manutentori quando intervengono sugli impianti esistenti.
Occorre però considerare che l’impianto termico è costituito da un insieme complesso di dispositivi e apparecchiature diverse, genericamente identificati come “sistemi”, regolati da differenti provvedimenti legislativi.
Pertanto diventa difficile stabilire la periodicità degli interventi di manutenzione, senza un’attenta analisi delle apparecchiature, considerando da una parte le indicazioni fornite dal progettista e il fabbricante, dall’altra le prescrizioni di carattere legislativo.
In base a quest’ultima considerazione, è opportuno analizzare i provvedimenti legislativi che riguardano le
apparecchiature tipicamente utilizzate negli impianti termici, per valutarne la periodicità degli interventi di manutenzione.
APPARECCHI A GAS
Nella stragrande maggioranza dei casi, il “sistema di produzione” di un impianto termico è costituito da un generatore di calore alimentato a gas combustibile.
Circa la “corretta installazione” ci si deve evidentemente riferire ai contenuti del vigente DM 37/08, per cui l’impianto deve essere installato secondo la “regola dell’arte” da parte di personale abilitato che, così facendo, mette in condizione il proprio cliente di usufruirne “normalmente”. All’utente finale spetta invece il compito di mantenere nel tempo tali modalità di fruizione sottoponendo il proprio impianto a manutenzioni periodiche secondo le istruzioni del fabbricante.
APPARECCHI CONTENENTI GAS FLORURATI
Si tratta di apparecchi largamente utilizzati per la climatizzazione estiva degli ambienti e, più recentemente,
anche per il riscaldamento invernale in sostituzione o in abbinamento ai tradizionali generatori di calore a gas.
I gas florurati si sono rivelati estremamente nocivi se immessi direttamente in atmosfera, per cui in ambito comunitario sono stati posti divieti e vincoli sempre più stringenti in merito alla qualità dei refrigeranti utilizzati nonché al personale incaricato all’installazione e/o manutenzione degli apparecchi “fissi” che contengono tali sostanze.
Di conseguenza, nel caso di impianti che utilizzano tali apparecchiature, la frequenza di manutenzione
non è lasciata al libero arbitrio del tecnico ma deve rifarsi necessariamente anche a quanto stabilito da legislazioni diverse rispetto al DPR 74/13 e, segnatamente, dal Regolamento (UE) N. 517/2014 del 16 aprile 2014 sui “gas fluorurati a effetto serra”, riassunte nella seguente tabella.
Quantità F-Gas | Frequenza controlli senza sistema di rilevamento perdite | Frequenza controlli con sistema di rilevamento perdite |
Tra 5 e 50 tonnellate di CO2 equivalente | 12 mesi | 24 mesi |
Tra 50 e 500 tonnellate di CO2 equivalente | 6 mesi | 12 mesi |
Più di 500 tonnellate di CO2 equivalente | 3 mesi | 6 mesi |
Si osservi inoltre che, laddove venga utilizzata una pompa di calore a gas, trova piena attuazione anche quanto prescritto dal Regolamento 2016/426 circa il “normale utilizzo” dell’impianto, per cui le istruzioni del fabbricante relativamente alla frequenza degli interventi manutentivi assumono carattere di perentorietà.
APPARECCHI A BIOMASSA
Anche per questa tipologia di apparecchi bisogna rifarsi al DM 37/08 per cui il tecnico, all’esito delle necessarie verifiche di sicurezza e funzionalità, dovrà rilasciare la Dichiarazione di Conformità alla “regola dell’arte” dell’impianto. Nel caso in esame la “regola dell’arte” è rappresentata dal rispetto della norma UNI 10683:2012 “Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi. Verifica, installazione, controllo e manutenzione”. Tale norma, valida per apparecchi di potenza termica nominale minore o uguale a 35 kW, al punto 8.2 (“Periodicità delle operazioni”) prevede quanto segue: “La manutenzione dell’impianto di riscaldamento o dell’impianto devono essere eseguiti con periodicità regolare e secondo il libretto di uso e manutenzione, nonché nel rispetto delle prescrizioni di legge e/o regolamenti locali. In assenza di tali indicazioni si applicano le periodicità indicate nel prospetto 13 a seconda della tipologia dell’impianto”. (seguente tabella)
Tipologia di apparecchio | <15 kW | (15-35) kW |
Apparecchio a pellet | 2 anni | 1 anno |
Apparecchi a focolare aperto ad aria | 4 anni | 4 anni |
Apparecchi a focolare chiuso ad aria | 2 anni | 2 anni |
Apparecchi ad acqua (termocamini, termostufe, termocucine) | 1 anno | 1 anno |
Caldaie | 1 anno | 1 anno |
Sistema evacuazione fumi | 4 t di combustibile utilizzato | 4 t di combustibile utilizzato |