L’indennizzo spetta in caso di cessazione definitiva dell’attività commerciale e resta in attesa della pensione a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempre che risultino perfezionati tutti i requisiti e le condizioni richieste.
L’indennizzo può essere richiesto dai seguenti soggetti:
- i titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- i titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche; gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- gli agenti e i rappresentanti di commercio (articolo 59, comma 58, legge 449/1997).
L’indennizzo spetta ai soggetti suindicati che:
- abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale riconsegnando al comune la licenza e richiedendo la cancellazione dal registro di appartenenza presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- al momento della domanda, abbiano compiuto almeno 62 anni di età, se uomo, almeno 57, se donna;
- risultino iscritti, al momento della cessazione, per almeno 5 anni in qualità di titolari o coadiutori nella Gestione speciale commercianti.
L’indennizzo, è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro sia dipendente sia autonoma (compresi i c.d. voucher) e con la titolarità di un trattamento pensionistico di vecchiaia a carico di qualsiasi fondo erogato.