La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31/12/2021) non solo ha abrogato il Decreto antifrode (DL 157/2021) ma anche introdotto una serie di novità in merito alla disciplina delle agevolazioni fiscali in materia edilizia. Cerchiamo nel caos di questi mesi di fare un pò di chiarezza sulla situazione di cui all’oggetto e pertanto di seguito le novità più rilevanti che vi preghiamo di leggere con attenzione poichè vi sono alcuni passaggi purtroppo ancora non definitivamente chiari.
- ABROGAZIONE DECRETO ANTIFRODE – ASSEVERAZIONE E VISTO DI CONFORMITÀ
“Il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157.”
Dal testo di legge non è chiaro se anche per le pratiche pagate nel periodo 12 novembre – 31 dicembre viene meno l’obbligo di rilascio del visto di conformità e della asseverazione delle spese. A chi si trovasse in questa situazione e cioè, lavori conclusi, fattura emessa e pagamento avvenuto con bonifico parlante nel periodo su indicato, si consiglia di attendere ancora qualche giorno prima di procedere con il visto di conformità e di asseverazione delle spese, poiché è presumibile che l’Agenzia delle Entrate si esprimerà a brevissimo in materia. Ci sono pareri discordanti tra chi sostiene (come noi) che essendo il Decreto antifrode un D.L. mai convertito in legge e poi abrogato non servirebbe tenerne conto ma meglio attendere per il periodo su descritto qualche giorno e vi terremo informati celermente.
Analogamente si è in attesa di chiarimenti in merito alla validità della soglia dei 10.000 euro nel caso di lavori in edilizia libera. Nel frattempo, si consiglia di procedere con il rilascio del visto di conformità e della asseverazione della congruità delle spese qualora l’importo dei lavori superi la soglia dei 10.000 euro a prescindere dal fatto che l’intervento ricada o meno tra quelli in edilizia libera.
Ricapitolando, con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022 a partire dal 1 gennaio 2022:
- NON SERVONO visto e asseverazione se l’utilizzo avviene in dichiarazione dei redditi come detrazione fiscale
- NON SERVONO visto e asseverazione se si opta per sconto o cessione e trattasi di lavori in edilizia libera e di lavori di importo non superiore a 10.000 Euro
- SERVONO visto di conformità e asseverazione sulla congruità prezzi se si opta per lo sconto o la cessione nel caso di lavori che NON SIANO in edilizia libera o di lavori di importo superiore a 10.000 Euro
- Nel caso di bonus facciate SERVONO visto di conformità e asseverazione sulla congruità prezzi se si opta per sconto o cessione e ciò a prescindere se si tratta di lavori in edilizia libera o di lavori di importo non superiore a 10.000 Euro.
- SCONTO IN FATTURA E CESSIONEDEL CREDITO
La legge di bilancio proroga l’applicabilità delle opzioni di cessione e sconto in parallelo alla proroga dei bonus edilizi, amplia la possibilità delle opzioni all’eliminazione delle barriere architettoniche ed alla realizzazione di box auto pertinenziali, comprende tra le spese detraibili quelle per il rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità delle spese.
- DETRAZIONE IRPEF EDILIZIA – BONUS CASA
Proroga fino al 31 dicembre 2024 della detrazione IRPEF del 50%, con limite di spesa di
96.000 Euro e opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.
Dal 1° gennaio 2025 la detrazione tornerà a regime ordinario con percentuale del 36% e limite di spesa di 48.000 Euro senza possibilità di sconto in fattura e cessione del credito ma da ripartire in dichiarazione dei redditi in 10 anni.
- SISMABONUS
Proroga fino al 31 dicembre 2024 della detrazione 50% IRPEF ed IRES per gli interventi antisismici e di messa in sicurezza statica, in tutte le zone sismiche su un ammontare massimo di
96.000 Euro per unità immobiliare, fruibile in dichiarazione dei redditi in cinque anni oppure tramite le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito. Nelle zone sismiche 1, 2 e 3 spetta il sisma bonus del 70-75-80-85% se si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi (70-80% in singole abitazioni, 80-85% per interventi su parti comuni di edifici condominiali).
Dal 1° gennaio 2025 stop alla detrazione.
- ECOBONUS
Proroga fino al 31 dicembre 2024 della detrazione IRPEF-IRES del 50%-65% ed oltre, con limite di detrazione e spesa differenziati per tipologia d’intervento, da fruire in dichiarazione dei redditi in 10 anni oppure tramite le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito:
– Acquisto e posa in opera di impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili: Detrazione (50%);
– Sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione e installazione di valvole termostatiche: Detrazione (50%);
– Sostituzione, anche parziale, del vecchio impianto con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia: Detrazione (65%);
– Sostituzione, anche parziale, dello scaldaacqua tradizionali con uno scaldaacqua a pompa di calore: Detrazione (65%)
– Sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione, valvole termostatiche e sistemi di termoregolazione evoluti o con apparecchi ibridi (pompa di calore integrata a caldaia a condensazione): Detrazione (65%)
– Acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione: Detrazione (65%)
– Installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda: Detrazione (65%)
– Strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti): Detrazione (65%)
– Finestre comprensive di infissi: Detrazione (50%)
– Schermature solari: Detrazione (50%)
– Riqualificazione energetica globale di edifici: Detrazione (65%)
– Sostituzione di impianti esistenti con micro-cogeneratori: Detrazione (65%)
– Dispositivi multimediali per il controllo da remoto per riscaldamento o climatizzazione (building automation): Detrazione (65%)
– Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali Detrazione (65%)
– Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, che interessano più del 25% dell’involucro dell’edificio: Detrazione (70%)
– Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, per più del 25% della superficie disperdente lorda, che migliorano “la qualità media di cui al decreto” 26 giugno 2015: Detrazione (75%)
– Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, congiuntamente con misure antisismiche (ecosismabonus) (Detrazione 80% o se riduzione di 2 classi sismiche 85%)
Dal 1° gennaio 2025 stop alla detrazione.
- BONUS FACCIATE
Proroga fino al 31 dicembre 2022 della detrazione IRPEF e IRES con percentuale ridotta al 60% per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B del decreto 2 aprile 1968, n. 1444, inclusa la pulitura o tinteggiatura esterna. Se l’intervento è influente dal un «punto di vista termico» o interessa più del 10% «dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio», servono gli stessi adempimenti previsti per l’ecobonus.
La detrazione spetta in 10 quote annuali in dichiarazione dei redditi, senza limite di spesa oppure con opzioni di sconto in fattura o cessione del credito ma con obbligo di asseverazione di congruità delle spese e del visto di conformità.
Dal 1° gennaio 2023 stop alla detrazione.
- BONUS GIARDINI
Prorogata al 31 dicembre 2024 la detrazione IRPEF 36% con limite di spesa di 5.000 Euro da ripartire in 10 anni, per interventi effettuati per «unità immobiliari ad uso abitativo» di:
1) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
2) realizzazione di «coperture a verde e di giardini pensili».
Dal 1° gennaio 2025 stop alla detrazione.
- BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
Prorogata al 31 dicembre 2024 la detrazione IRPEF 50% (10.000 Euro nel 2022, 5.000 Euro nel 2023 e 2024) da ripartire in 10 anni, solo spese trainate da interventi che beneficiano della detrazione edilizia “bonus casa”, iniziati nell’anno dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici o in quello precedente (ma prima del pagamento dei mobili e degli elettrodomestici) e pagati, anche in parte, entro il 31 dicembre dell’anno.
Si tratta di elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica (fino al 2021, per tutti, classe energetica non inferiore alla A+ e A per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di “ristrutturazione”
Dal 1° gennaio 2025 stop alla detrazione.
- BARRIERE ARCHITETTONICHE
Introduzione della detrazione 75% fino al 31 dicembre 2022 per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici esistenti, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
a) 50.000 Euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
b) 40.000 Euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
c) 30.000 Euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Gli interventi devono essere effettuati nel rispetto dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236 che definisce le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
Il bonus è fruibile sotto forma di detrazione in 5 anni oppure attraverso le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito
Dal 1° gennaio 2023 stop alla detrazione.
- SUPERDETRAZIONE 110%
Spetterà fino alla fine del 2023 il superbonus del 110% con una riduzione al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025 per i lavori effettuati sulle parti comuni condominiali e per quelli effettuati dai condòmini sui propri appartamenti.
Per gli edifici unifamiliari, le villette, la proroga del superbonus 110% al 31 dicembre 2022 è condizionata all’effettuazione di lavori per almeno il 30% dell’«intervento complessivo» entro il 30 giugno 2022.
CONDOMINI E PROPRIETARI UNICI
Il superbonus spetterà al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023 (70% per il 2024 e 65% per il 2025), nei seguenti casi:
a) per «gli interventi effettuati dai condomìni» sulle parti comuni condominiali;
b) per gli interventi effettuati dal cosiddetto «unico proprietario» (edificio da due a quattro unità);
c) per quelli «trainati» (oltre che quelli «trainanti», rari, ma possibili) effettuati dalle «persone fisiche sulle singole unità immobiliari del condominio ovvero dell’edificio dell’«unico proprietario» (come, ad esempio, la sostituzione delle finestre dei singoli appartamenti o la sostituzione della propria caldaia autonoma);d) per le Onlus, le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps);
e) per la demolizione e ricostruzione di edifici, classificata tra le ristrutturazioni dal Testo unico dell’edilizia (articolo 3, comma 1, lettera d, dpr 6 giugno 2001, n. 380).
VILLETTE
Negli edifici unifamiliari il superbonus 110%, in vigore per le spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 30 giugno 2022, può spettare «anche» per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati i lavori per almeno il 30% dell’«intervento complessivo» (in base al Sal e indipendentemente dal pagamento).
Non sono state introdotte e pertanto non si applicano le limitazioni previste dalla prima versione della legge di Bilancio, secondo le quali la proroga era prevista per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 nei seguenti casi:
a) presentazione prima del 1° ottobre 2021 della Cila o della Cilas;
b) persona fisica con Isee non superiore a 25mila Euro annui e con unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
c) intervento di demolizione e ricostruzione di edifici, con le formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo già avviate al 30 settembre 2021.